Art. 6.
(Commissione nazionale di esame).

      1. Con modalità e criteri stabiliti con decreto del Consiglio nazionale forense, i candidati che hanno svolto l'esame presso la corte d'appello, qualora si siano verificate

 

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palesi irregolarità nell'espletamento dello stesso, sono valutati da un'apposita commissione nazionale di esame, eventualmente articolata in sottocommissioni costituite in numero idoneo ad assicurare che ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati.
      2. La commissione nazionale e ciascuna sottocommissione eventualmente costituita sono nominate con decreto del Ministro della giustizia e sono composte da:

          a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche, designato dal Ministero dell'università e della ricerca;

          b) due magistrati assegnati al distretto di corte d'appello in cui si è svolto l'esame con qualifica non inferiore a consigliere d'appello, designati dai consigli giudiziari di ciascun distretto;

          c) due avvocati con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni, designati dal Consiglio nazionale forense.

      3. Con regolamento del Consiglio nazionale forense, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, sono stabiliti le modalità per l'espletamento dell'esame di abilitazione, i criteri per il coordinamento e l'omogeneizzazione dei lavori della commissione nazionale e delle sottocommissioni, le modalità di effettuazione delle prove di esame e i criteri per la valutazione dei risultati delle medesime prove.